Con riferimento a quanto in oggetto, si rappresenta quanto segue.

 

Le dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 2022 saranno attestate nei tempi previsti dalla normativa (10 giorni lavorativi), avranno come data di scadenza il 31 dicembre 2022, redditi riferiti all’anno 2020 e patrimoni mobiliari e immobiliari posseduti al 31 dicembre 2020.

Le rettifiche e le contestazioni (Modulo FC.3) dovranno avere l’anno della data presentazione uguale a quello della DSU che rettificano o contestano; infatti, poiché in tali casi viene interrogata nuovamente l’Agenzia delle entrate, è necessario mantenere omogeneità nelle date di riferimento dei redditi rispetto alla DSU originaria, in particolare:

• i CAF nel corso del 2022 potranno continuare ad inviare rettifiche di DSU inviate negli anni pregressi (anche oltre la data scadenza) poiché è prevista la possibilità di agire in maniera retroattiva in presenza di errori materiali commessi dagli operatori;

• i CAF nel corso del 2022 potranno continuare ad inviare contestazioni di DSU inviate negli anni pregressi (anche oltre la data scadenza) poiché è prevista la possibilità di agire in maniera retroattiva nel caso di contestazioni presentate negli anni pregressi e non ancora acquisite;

• il cittadino, non potendo agire in maniera retroattiva, qualora voglia nel corso del 2022 rettificare o contestare una DSU inviata nel 2021 può presentarne solo una nuova.

Per le DSU presentate nel 2021 per le quali il cittadino deve presentare un nuovo modello nel 2022 per sanare le omissioni presenti sulla prima DSU, il CAF potrà “retrodatare” la DSU con la correzione delle omissioni se il cittadino si presenterà entro il 15 gennaio 2022 riportando la data del 31 dicembre 2021. Dal 16 gennaio 2022 non sarà possibile retrodatare tali DSU (quelle con le correzioni delle omissioni per DSU presentata nel 2021).

Protocolli di riferimento di DSU relative a componenti aggiuntive o attratte nel nucleo: per omogeneità sui redditi e spese utilizzate per il calcolo degli indicatori, tutte le DSU di riferimento di eventuali componenti aggiuntive o attratte, indicate nella DSU del beneficiario della prestazione, devono avere identico anno di presentazione; allo stesso modo, anche le DSU inviate successivamente alla DSU del beneficiario della prestazione per il calcolo della componente aggiuntiva (Foglio Componente e Modulo FC.4) devono avere anno di presentazione uguale a quello della DSU del beneficiario della prestazione.

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